Indice dei Contenuti
Vivere in un condominio, si sa, comporta delle regole e delle limitazioni a cui tutti gli inquilini devono adattarsi se si vogliono evitare fastidi e liti (note sono, a questo proposito, le famigerate riunioni condominiali).
Molto spesso, se non si è ben informati, si teme di avere delle responsabilità personali, ma se una parte di stucco crolla da un cornicione e va a danneggiare un’automobile o qualsiasi altra cosa che si trova al di sotto, se in un appartamento salta l’impianto idrico o si verificano allagamenti non c’è da temere quando si è coperti da una polizza globale fabbricati, una particolare assicurazione del ramo casa ed abitazioni.
Cosa è e cosa copre la polizza globale fabbricati
Un’assicurazione globale fabbricati è la polizza pensata appositamente per i condomìni e per far sì che ogni inquilino che li abita possa stare più tranquillo in caso di danni accidentali all’edificio o a ciascuno degli appartamenti che lo compone. Generalmente essa si comporta come una polizza incendio e scoppio ed altri danni diretti ai beni (obbligatoria per chiunque acquisti un’abitazione ma non per i condomìni) ed in più possiede anche caratteristiche di una RC, cioè di responsabilità civile verso terzi. Le coperture previste comprendono le cosiddette “rotture accidentali” cioè verificatesi all’interno o all’esterno dell’edificio abitativo.
Il classico danno coperto è quello provocato dalla rottura di tubature (anche se bisognerà dimostrare che tale rottura non sia dovuta all’usura o all’eccessivo degrado causato dal tempo di queste ultime) mentre per quanto riguarda le infiltrazioni (su pareti, facciate o tetti) l’indennizzo non sempre viene garantito (a meno che esplicitamente stabilito nel contratto).
All’interno delle polizze globali fabbricati può essere inoltre presente una clausola, la cosiddetta “ricerca guasti”, che serve a rimborsare tutte le spese scaturite proprio dalla comprensione dell’entità di un danno. Attenzione, però: tale clausola non si intende per i danni interni al condominio che ha stipulato la polizza, ma va ad inserirsi nelle responsabilità civili verso terzi, quindi vale esclusivamente per danni causati a strutture o cose esterne allo stabile.
Come si assicura il condominio
A stipulare la polizza dovrà essere l’amministratore del condominio, dopo eventuale autorizzazione dell’assemblea condominiale in mancanza di un regolamento che preveda la sottoscrizione di questo tipo di assicurazione. L’amministratore si troverà così ad essere da una parte garante per ciascuno dei condòmini che abitano l’edificio che egli stesso amministra, dall’altra rappresentante di tutti gli inquilini insieme.
Ogni volta che ci sarà un sinistro l’amministratore di condominio dovrà darne comunicazione entro 3 giorni dal suo verificarsi alla compagnia assicurativa. Su questo punto bisogna stare molto attenti, in quanto l’assemblea condominiale dovrà comunicare immediatamente l’accaduto all’amministratore, pena la perdita dell’indennizzo (allo scadere del terzo giorno l’assicurazione, infatti, non paga più). Altra cosa da ricordare è che ogni singolo condomino è da ritenersi titolare della sottoscrizione della polizza, per cui può accedere agli atti tutte le volte che lo desidera.
Calcolo preventivi gratuito
MIGLIORI POLIZZE 2024 | VOTO | PREVENTIVI GRATIS |
---|---|---|
Mettiti in contatto gratis e senza impegno con esperti della tua zona |
Costi e risarcimenti
Una polizza globale fabbricati non ha sempre lo stesso costo, ma i suoi premi variano secondo alcuni parametri, come la data di costruzione del condominio, le sue dimensioni in termini di metratura, il Comune in cui è edificato e l’eventualità o meno di ristrutturazioni o rifacimenti.
Il pagamento del premio viene suddiviso tra tutti gli inquilini, cosa che consentirà di ridurre considerevolmente la spesa. Per quanto riguarda il risarcimento bisogna dire che la compagnia assicurativa in questi casi considera sempre una franchigia, sottraendo in questo modo da ciò che deve essere rimborsato una somma in percentuale. In caso in cui il danno non possa essere coperto dall’assicurazione il danneggiato dovrà ricevere un risarcimento o da un privato (quindi un altro condomino) o una intera struttura o edificio.
Alcune parole, infine, per quello che riguarda la quietanza: si tratta di una rinuncia che la compagnia assicurativa fa firmare al danneggiato prima di ricevere l’indennizzo. In pratica, con la quietanza il danneggiato rinuncia ad un ulteriore rimborso, accontentandosi del risarcimento ricevuto fino a quel momento e non accampando più alcuna pretesa nei mesi o negli anni a venire. La quietanza viene firmata dall’amministratore del condominio, per cui dovrà da quest’ultimo essere sempre vagliata molto attentamente e comunicata in maniera estremamente dettagliata e trasparente a tutti gli inquilini, dal momento che in caso di insoddisfazione di un condomino per il risarcimento richiesto risulterà essere il solo responsabile.